Statuto
CAPITOLO PRIMO
Art. 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE
E’ costituita fino dall’anno 1931, con durata illimitata, l’Associazione Sportiva denominata “TENNIS CLUB PISA 1931″ con sede sociale in Pisa Piazzale dello Sport n. 7.
Art. 2 - SCOPI
L’Associazione è senza fini di lucro, senza discriminazione di carattere politico, di religione o di razza.
L’Associazione ha come finalità precipua la pratica agonistica del tennis a carattere dilettantistico nonché la pratica del tennis non agonistico e promozionale attraverso:
a) la partecipazione con propri tesserati ad almeno un campionato nazionale individuale od a squadre, ovvero
b) la partecipazione con propri tesserati ad almeno un torneo debitamente autorizzato.
L’Associazione si impegna a svolgere almeno una delle attività agonistiche sopraindicate entro il 31 Ottobre di ciascun anno.
L’Associazione ha inoltre tra le sue finalità l’organizzazione di attività sportive, sociali, culturali e ricreative.
Art. 3 - DURATA
La durata dell’Associazione è illimitata.
Art. 4 - AFFILIAZIONE ALLA F.I.T.
L’Associazione è affiliata alla Federazione Italiana Tennis (FIT) della quale esplicitamente per sé e per i suoi associati ed atleti aggregati, osserva e fa osservare Statuto, Regolamento e quanto deliberato dai competenti organi federali, nonchè le normative C.O.N.I..
Art. 5 - RICONOSCIMENTO DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA
L’Associazione è riconosciuta ai fini sportivi con deliberazione del Consiglio Federale della F.I.T. per delega del Consiglio Nazionale C.O.N.I.
Si obbliga a mantenere le caratteristiche idonee al riconoscimento ai fini sportivi ed ad apportare al presente Statuto le modificazioni che vengono imposte dalla legge o richieste dalla F.I.T..
CAPITOLO SECONDO
Art. 6 - CATEGORIE DEI SOCI:
L’Associazione si compone dalle seguenti categorie di soci:
a) SOCI EFFETTIVI: sono coloro di età superiore ai 18 anni che partecipano all’attività del tennis;
b) SOCI JUNIORES: sono coloro che non abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che praticano l’attività del tennis.
c) SOCI FREQUENTATORI: sono coloro che pur non praticando lo sport del tennis partecipano alla vita associativa e ricreativa con gli stessi diritti e doveri dei soci effettivi salvo eventuali differenziazioni di quote deliberate dal Consiglio Direttivo ai sensi del successivo art. 30.
d) SOCI ONORARI: sono nominati dal Consiglio Direttivo coloro che hanno portato lustro al Club per meriti sportivi, per le cariche ricoperte o per le elargizioni effettuate.
Art. 7 - NORME DI AMMISSIONE
Per essere ammessi all’Associazione occorre inoltrare apposita domanda diretta al Consiglio Direttivo e controfirmata da due Soci che non potranno essere soci Juniores o Consiglieri.
Con la presentazione della domanda (che per i soci Juniores dovrà essere sottoscritta anche da un genitore o da chi ne fa le veci) il richiedente si obbliga incondizionatamente al pagamento delle quote sociali accettando senza limitazioni lo Statuto Sociale, il Regolamento interno e tutte le altre disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo, esaminate le domande e tenute presenti le eventuali osservazioni dei Soci, prende le opportune deliberazioni dandone comunicazione all’interessato.
Tutti gli associati devono essere annualmente tesserati alla F.I.T. a cura della Associazione ad eccezione dei soci frequentatori.
Art. 8 - IMPEGNO ASSOCIATIVO
L’impegno che i soci assumono avrà durata a tempo indeterminato a meno che non siano presentate da parte del Socio dimissioni a mezzo lettera raccomandata.
Art. 9 - INTERRUZIONE TEMPORANEA DELL’IMPEGNO ASSOCIATIVO
Il Socio che per qualunque motivo trasferisce il proprio domicilio fuori dalla provincia di Pisa per un periodo non inferiore ai sei mesi continuativi può chiedere la sospensione del pagamento delle quote sociali per il periodo di assenza e con decorrenza dal mese successivo a quello della richiesta purchè ne dia avviso al Consiglio Direttivo almeno un mese prima del trasferimento.
La sospensione del pagamento delle quote sociali può essere richiesta anche dal Socio che per motivi di salute documentati o per motivi di lavoro o di studio certificati non è in condizioni di praticare l’attività sportiva.
Il periodo della sospensione può avere una durata massima di tre anni. Trascorso tale periodo il Socio dovrà corrispondere regolarmente le quote sociali altrimenti verrà considerato dimissionario con decorrenza dalla data richiesta di sospensione.
Art. 10 - QUOTE SOCIALI
I Soci ammessi a far parte dell’Associazione sono tenuti al pagamento “una tantum” della quota di ammissione stabilita dal Consiglio Direttivo ad eccezione dei Soci juniores che dovranno effettuare tale pagamento al momento del conseguimento della maggiore età e nella misura che era in essere al momento dell’ammissione.
I Soci sono poi tenuti al pagamento anticipato della quota di iscrizione annuale nella misura stabilita dall’Assemblea. La quota di iscrizione decorre dal 1 Gennaio di ogni anno e gli eventuali aumenti decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui gli aumenti medesimi sono stati deliberati.
Per i Soci ammessi all’Associazione nel corso dell’anno le quote saranno computate in dodicesimi dal giorno dell’iscrizione fino al 31 Dicembre dell’anno in corso
I Soci che utilizzano i campi sono tenuti al pagamento di una tariffa oraria fissata annualmente dal Consiglio Direttivo e differenziata in funzione dei tempi e delle modalità di uso dei campi stessi. Speciali tariffe saranno fissate per gli ospiti. Ogni altro onere a carico dei soci deve essere deliberato dall’Assemblea e non può essere retroattivo.
Art. 11 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI
Il Socio ha il diritto di partecipare a tutte le iniziative sportive, ricreative e culturali promosse dal Tennis Club Pisa. Tutti i Soci hanno diritto di elettorato e possono accedere a tutte le cariche previste dal presente statuto ad eccezione di quanto disposto dall’articolo 23.
Tutti i Soci si impegnano all’osservanza dello Statuto, del Regolamento interno e delle risoluzioni prese dal Consiglio Direttivo nell’ambito delle proprie competenze statutarie.
Tenuto conto delle finalità esclusivamente sportive e ricreative dell’Associazione i Soci sono tenuti ad evitare qualsiasi tipo di dibattito o discussione di carattere politico nei locali dell’Associazione.
Un terzo dei Soci può proporre modifiche statutarie al Consiglio Direttivo il quale convocherà l’Assemblea straordinaria entro venti giorni dalla loro notifica
Art. 12 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO
La qualifica di Socio si perde per uno dei seguenti motivi:
a) dimissioni inviate al Consiglio Direttivo che diventeranno operanti dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione;
b) quando, nonostante diffida, i Soci non effettuino il pagamento dei contributi associativi;
c) quando non siano osservate le disposizioni del presente statuto o regolamento nonché le deliberazioni adottate dagli organi statutari
d) quando arrechi danno materiale o morale all’Associazione e alle sue strutture
CAPITOLO TERZO
Art. 13 - ORGANI SOCIALI
Gli organi sociali sono:
a) l’Assemblea;
b) il Presidente
c) il Consiglio Direttivo
d) il Collegio dei Sindaci Revisori
Tutte le cariche sociali avendo carattere onorario sono conferite ed accettate a titolo gratuito ed attribuiscono soltanto il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell’interesse dell’Associazione.
Art. 14 - ASSEMBLEA
L’Assemblea dei Soci è il massimo organo deliberante. Essa adotta tutte le decisioni relative ala formulazione ed attuazione dei programmi avvalendosi delle risorse umane ed economiche nel rispetto degli scopi istituzionali dell’Associazione.
Hanno diritto a partecipare all’Assemblea con diritto di voto i Soci che siano in pari con le quote sociali alla data in cui si svolge l’assemblea medesima.
Ogni Socio ha diritto ad un voto.
Ogni Socio può rappresentare soltanto un altro Socio assente mediante regolare delega.
Art. 15 - ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
Le assemblee ordinaria e straordinaria sono convocate a cura del Consiglio Direttivo mediante avviso scritto inviato almeno sette giorni prima contenente la data, l’ora, il luogo e l’ordine del giorno.
Art. 16 - ASSEMBLEA ORDINARIA
L’Assemblea ordinaria è convocata a cura del Consiglio Direttivo entro il 30 Aprile di ogni anno e comunque ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno.
Art. 17 - COMPITI DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA
Sono compiti dell’Assemblea ordinaria:
a) approvare il bilancio, la relazione morale, sportiva e finanziaria dell’anno in chiusura, nonché la relazione del Collegio dei Sindaci Revisori;
b) deliberare sul bilancio preventivo e sull’attività sociale dell’anno in corso. Tale bilancio e programma dovranno essere presentati all’assemblea dal Consiglio Direttivo
c) determinare l’ammontare delle quote sociali, nominare i Revisori dei Conti, la Commissione di controllo e la Commissione Elettorale.
Art. 18 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA
L’Assemblea Straordinaria è convocata ad iniziativa del Consiglio Direttivo o in seguito a richiesta motivata e firmata da almeno un terzo dei Soci aventi diritto. In tale caso il Consiglio Direttivo dovrà convocarla entro e non oltre 20 giorni dalla richiesta.
Art. 19 - COMPITI DELL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA
Sono compiti dell’Assemblea straordinaria:
a) decidere le questioni poste all’ordine del giorno;
b) deliberare le modifiche statutarie;
c) deliberare sullo scioglimento dell’Associazione.
Art. 20 - VALIDITA’ DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
L’Assemblea ordinaria o straordinaria è validamente costituita:
a) in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto;
b) in seconda convocazione con la presenza di almeno il 10 per cento degli associati.
Art. 21 - DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da altro nominato dall’Assemblea stessa scelto tra i presenti.
Il Presidente nominerà un segretario tra i Soci presenti.
Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza semplice. Nel caso di parità si procede a nuova votazione.
Le deliberazioni dell’Assemblea straordinaria devono essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei votanti.
Ad ogni riunione dell’Assemblea deve essere redatto a cura del segretario il relativo verbale. Lo stesso verbale sarà sottoscritto dal Presidente dell’Assemblea e dal segretario.
Art. 22 - MODIFICA DELLO STATUTO SOCIALE
Le proposte di modifica dello statuto sociale possono essere presentate all’assemblea straordinaria:
a) dal Consiglio Direttivo che dovrà provvedere al loro inserimento nell’ordine del giorno:
b) dai Soci purchè sottoscritte da un terzo degli aventi diritto e comunicate al Consiglio Direttivo il quale dovrà inserirle nell’ordine del giorno e convocare l’Assemblea entro 20 giorni dalla richiesta di modifica.
Art. 23 - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è composto da un Presidente, un vicepresidente, un direttore sportivo e sei consiglieri con mansioni varie.
Il Presidente è il rappresentante legale dell’Associazione. Ad esso spetta la firma sociale.
Il Presidente, con il Vicepresidente e il Consigliere anziano forma il comitato di presidenza con il quale provvede al coordinamento delle varie branche di attività ed a mantenere rapporti con Enti Locali, circoscrizioni, autorità ed organi federali.
Art. 24 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo ogniqualvolta lo ritenga necessario e comunque almeno una volta ogni due mesi.
In sua assenza le funzioni sono assunte dal vicepresidente o in mancanza di esso dal Consigliere anziano.
Il Consiglio direttivo può essere convocato anche su richiesta motivata di tre membri. La convocazione deve essere comunicata per scritto o eventualmente per vie brevi almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione.
Art. 25 - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei consiglieri e sono prese a maggioranza semplice dei voti dei presenti. In caso di parità di voto il voto del Presidente vale doppio.
Art. 26 - DIMISSIONI E SOSTITUZIONI DEI CONSIGLIERI
Il Consigliere che presenta le proprie dimissioni verrà sostituito con provvedimento del Consiglio Direttivo con il primo dei non eletti nell’ultima votazione dell’Assemblea. Qualora non fosse disponibile il sostituto il Consiglio Direttivo può con la maggioranza dei due terzi dei componenti provvedere alla sostituzione mediante nomina di un nuovo consigliere che resterà in carica fino alla rielezione del Consiglio Direttivo. Quando i consiglieri dimissionari siano in numero di tre o più si dovrà procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo convocando una assemblea ordinaria entro venti giorni dal verificarsi di tale evento.
Il consigliere che si renda colpevole di atti di violazione del presente statuto o dimostri palese e continuato disinteresse può essere deferitola parte del Consiglio Direttivo all’assemblea che dovrà decidere sulla sua eventuale sostituzione.
Art. 27 - ATTRIBUZIONI AL CONSIGLIO DIRETTIVO
Al Consiglio Direttivo competono tutte le attribuzioni inerenti l’organizzazione e gestione tecnica e amministrativa dell’Associazione.
Il Consiglio Direttivo:
a) predispone il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all’Assemblea dei Soci; la relazione annuale sull’attività sociale ed i programmi dell’attività da svolgere.
b) stabilisce la data dell’assemblea ordinaria dei Soci da indirsi almeno una volta l’anno e convoca l’Assemblea straordinaria ogniqualvolta si verifichino le condizioni di cui all’articolo 18.
c) Esegue le deliberazioni dell’Assemblea e cura in genere gli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione.
d) Emana i regolamenti interni e di attuazione del presente statuto per la disciplina della attività sociale.
e) Approva gli eventuali programmi tecnici e organizzativi dell’associazione;
f) Amministra il patrimonio sociale; gestisce l’associazione e decide di tutte le questioni sociali che non siano di competenza dell’Assemblea.
Art. 28 - POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
E’ in potere del Consiglio Direttivo di comminare ai Soci che non tengono nei locali sociali e sui campi di gioco un contegno serio e decoroso o che si siano resi colpevoli di mancanze nei confronti della Associazione o che abbiano arrecato a questa un danno morale o materiale o che abbiano trasgredito allo statuto sociale, regolamento interno o alle altre disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo, le seguenti sanzioni disciplinari, sentita la Commissione di controllo:
a) ammonizione;
b) sospensione a tempo determinato;
c) radiazione.
Il Presidente ha la facoltà di adottare, con provvedimento d’urgenza una delle sanzioni disciplinari, esclusa la radiazione, in attesa della deliberazione del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo è tenuto a contestare al Socio, con lettera raccomandata, gli addebiti di cui si tratta. Qualora il Socio appartenga alla categoria juniores dovrà anche informare il padre o chi ne fa le veci. Il Socio a cui è stato comminato un provvedimento di cui ai punti a/b/c potrà presentare entro dieci giorni una memoria a sua discolpa che sarà esaminata dal Consiglio Direttivo per il provvedimento definitivo. Il provvedimento della radiazione potrà essere applicato direttamente dal Consiglio Direttivo solo nel caso di morosità. Nelle more del giudizio si applicano le disposizioni di cui alla lettera “B” del presente articolo. Il provvedimento di radiazione dovrà essere comunicato alla F.I.T.
Art. 29 - VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Ad ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto il relativo verbale che deve essere sottoscritto da tutti i partecipanti. Di tale verbale ogni Socio, a richiesta, può prenderne visione.
Art. 30 - FACOLTA’ DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
E’ facoltà del Consiglio Direttivo concedere facilitazioni economiche a determinate categorie di persone quando ciò sia consigliato da particolari e giustificati motivi.
Art. 31 - IL COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI
Il Collegio dei Sindaci Revisori è costituito da tre componenti eletti dall’Assemblea ordinaria e sono autonomi nello svolgimento del loro compito. Fra essi svolge le funzioni di Presidente il più giovane Sindaco Revisore.
Essi riferiscono annualmente all’Assemblea in occasione dell’approvazione del bilancio consuntivo sulla gestione economico finanziaria dell’Associazione
Il Collegio dei Sindaci Revisori è un organo di vigilanza e di controllo. In particolare accerta la tenuta regolare della contabilità, controlla ogni tre mesi la consistenza di cassa, esprime parere obbligatorio sul bilancio preventivo e consuntivo.
Art. 32 - ELEZIONI
La commissione elettorale, composta da tre Soci nominati dall’Assemblea, nomina al suo interno un Presidente che indice le elezioni almeno tre mesi prima della scadenza naturale del mandato quadriennale o dopo un mese dall’eventuale decadenza del Consiglio Direttivo.
Art. 33 - PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Entro un mese dalla convocazione e comunque almeno un mese prima della data delle elezioni i candidati Presidenti devono presentare alla Commissione Elettorale la loro candidatura insieme ad un numero di candidati non superiore a otto e la relazione programmatica.
Detti documenti saranno affissi all’Albo a disposizione dei Soci e potranno essere illustrati in apposite Assemblee convocate su loro richiesta, nei locali del Circolo, dal Presidente della Commissione Elettorale.
Art. 34 - MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI
Le elezioni si terranno in almeno una giornata o almeno in due mezze giornate consecutive.
I Soci potranno votare o la lista o il Presidente e un numero di Soci non superiore a otto da ogni lista.
Al termine delle operazioni di voto si procederà allo scrutinio
e il Presidente della commissione elettorale proclamerà eletto il Presidente e i Consiglieri che avranno ottenuto il maggior numero di voti.
Art. 35 - VALIDITA’ DELLE VOTAZIONI
Le votazioni saranno considerate valide se parteciperà almeno il 30% dei Soci aventi diritto al voto. In caso contrario saranno ripetute 15 giorni dopo e saranno valide qualsiasi sia la partecipazione.
Art. 36 - COMMISSIONE DI CONTROLLO
E’ costituita da tre membri eletti dall’Assemblea per tutta la durata del mandato.
La Commissione nomina un Presidente che terrà i rapporti col Consiglio segnalando eventuali disfunzioni e riferirà annualmente all’Assemblea sui risultati della gestione.
Alla Commissione potranno rivolgersi i Soci per ogni necessità riscontrata di malfunzionamento o di mancata applicazione degli ordinamenti statutari o regolamentari.
Alla Commissione saranno inoltre devoluti i casi di indisciplina dei Soci per l’istruttoria e la conseguente proposta dei relativi provvedimenti da adottare dal Consiglio Direttivo ai sensi dell’art. 28.
CAPITOLO QUARTO
FONDO COMUNE E BILANCIO
Art. 37 - FONDO COMUNE - ENTRATE
Il fondo comune è costituito:
a) dalle quote di partecipazione degli associati e dagli eventuali versamenti dagli stessi effettuati al fondo iniziale di dotazione.
b) da tutti beni mobili e immobili appartenenti all’Associazione
Le entrate annuali dell’Associazione sono così costituite:
a) dai contributi degli associati e dalle elargizioni di terzi, enti pubblici e privati.
b) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare il fondo comune.
Art. 38 - RENDICONTO CONSUNTIVO E PREVENTIVO
L’esercizio della Associazione si chiude al 31 Dicembre di ogni anno.
Entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio il Presidente dell’Associazione deve sottoporre alla approvazione dell’Assemblea il rendiconto economico e finanziario relativo all’attività complessiva svolta nell’esercizio precedente.
Entro il trenta Novembre egli deve altresì sottoporre all’approvazione dell’Assemblea il bilancio preventivo relativo all’attività che si intende svolgere nell’esercizio successivo.
I rendiconti e i bilanci devono restare depositati presso la sede dell’Associazione per i sette giorni che precedono l’Assemblea convocata per l’approvazione a disposizione di chiunque abbia motivo di interesse alla consultazione.
I rendiconti regolarmente approvati devono essere tenuti e conservati presso la sede dell’Associazione per tutto l’esercizio al quale si riferiscono.
Art. 39 - REINVESTIMENTO DEGLI AVANZI DI GESTIONE
Gli eventuali avanzi di gestione che scaturiscono alla chiusura di ogni esercizio finanziario devono essere reinvestiti nell’ambito delle finalità di cui all’art. 2.
Durante la vita dell’Associazione è vietato distribuire agli associati anche in modo indiretto utili od avanzi di gestione nonché fondi, riserve o fondi comuni salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposti dalla Legge.
CAPITOLO QUINTO
SCIOGLIMENTO
Art. 40 - SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
Lo scioglimento dell’Associazione deve essere approvato con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci ed è di competenza dell’Assemblea straordinaria.
Art. 41 - INDISPONIBILITA’ DEL PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE
In nessun caso può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato a titolo di versamento al fondo iniziale di donazione oppure a titolo di quote associative.
In ipotesi di scioglimento per qualunque causa è fatto obbligo all’associazione di devolvere il patrimonio esistente ad altre associazioni aventi finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della legge 23 Dicembre 1996 n. 662 salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.
CAPITOLO SESTO
DISPOSIZIONE FINALE
Art. 42 - RICHIAMO NORMATIVO
Per quanto non contemplato nel presente statuto valgono se e in quanto applicabili le norme in materia di Codice Civile e delle Leggi speciali.
APPENDICE
Il presente Statuto è stato approvato all’unanimità dall’Assemblea dei Soci tenutasi nella sede del Tennis Club il 3 Dicembre 2005